Come noto con la Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. In particolare l’art. 1, comma 325, lett. d), Legge n. 228/2012 ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. Nei giorni scorsi sono intervenute diverse interpretazioni della norma che hanno creato una grande confusione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento della numerazione fatture con la RISOLUZIONE N. 1/E del 10 gennaio 2013 avente per oggetto:“ Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture“. In questa in particolare si afferma la possibilità di continuare ad operare come fino all’anno 2012, azzerando quindi i contatori al cambio dell’anno senza necessità di riportare l’anno di emissione sotto forma di serie o altra annotazione, essendo la contemporanea presenza dalla data di emissione, sempre obbligatoria, sufficiente alla identificazione univoca della fattura.
Di seguito riportiamo la parte in questione:
“Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.